Art. 1.
(Modifica dell'articolo 2 della
legge 15 dicembre 1999, n. 482).

      1. L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - 1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate e delle comunità tabarchine della Sardegna, galloitaliche della Sicilia e della Basilicata, nonché di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo».